Verifica di interesse culturale (art. 12)

Al procedimento di verifica devono essere sottoposte tutte le cose immobili e mobili, indicate al primo comma dell’art. 10 del Codice, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente od istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, come gli enti ecclesiastici e le associazioni onlus, che siano opera di autore non più vivente e/o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili.
In attesa della verifica, che prevede apposito procedimento volto ad accertare la sussistenza o meno di detto interesse, tali cose sono, in via provvisoria, soggette alla disciplina di tutela prevista dal Codice.
L'esito della verifica, che può essere avviata d'ufficio o su richiesta dell'ente proprietario, può essere positivo o negativo.
Se negativo, il bene non è più sottoposto a tutela, può essere sdemanializzato, salvo che non ostino altre ragioni di pubblico interesse, e diventa alienabile.
Se positivo, il bene viene definitivamente sottoposto a tutela, e il relativo provvedimento è trascritto, su richiesta del Soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore, detentore a qualsiasi titolo (art. 15 comma 2).
La richiesta della verifica, nel caso di immobili di proprietà dello Stato, deve essere accompagnata da specifiche schede descrittive del bene che, in seguito ad esito positivo, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all’Agenzia del Demanio. Il procedimento di verifica si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.
Gli atti amministrativi relativi a tale procedimento sono di competenza del Segretariato Regionale MiC per la Sardegna.